Domenica 25 Settembre, gli Italiani sono chiamate alle urne per le elezioni politiche.
Di seguito alcune domande e risposte.
Come si vota:
Il seggio elettorale consegna agli aventi diritto alle votazioni due schede:
Una per la Camera
Una per il Senato.
I modelli delle schede sono identici e riportano:
Il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o i contrassegni delle liste in coalizione ad esso collegate.
A fianco dei contrassegni delle liste sono stampati i nominativi dei relativi candidati nel collegio plurinominale.
Per votare bisogna tracciare un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.
Il voto così espresso vale ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale ed a favore della lista nel collegio plurinominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata.
In presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione, in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale.
Tessera Elettorale:
La tessera elettorale utile al voto, se c’è necessità di rinnovarla, bisogna andare presso l’ufficio elettorale del comune di residenza.
Gli uffici elettorali resteranno comunque aperti dalle ore 9 alle ore 18 il 23 e il 24 settembre e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di votazione, quindi dalle ore 7 alle ore 23.
Voto in comune diverso da residenza, possibilità per alcuni casi:
La legge prevede che possano votare in Italia fuori del comune di residenza solo alcune categorie di elettori, come:
cittadini ricoverati in ospedali e case di cura, militari, naviganti, i componenti dell’Ufficio elettorale di sezione e le Forze dell’ordine, inoltre i rappresentanti di lista, designati dai partiti, possono votare presso il seggio in cui svolgono tali funzioni qualora siano elettori dello stesso collegio plurinominale alla Camera e della stessa regione al Senato.
Documenti necessari per le votazioni:
I documenti di identità da presentare al momento del voto sono quelli ricompresi in una delle tre seguenti categorie:
carta d’identità o altro documento d’identificazione munito di fotografia, anche se scaduto, rilasciato dalla pubblica amministrazione;
tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.
Voto per i residenti all’estero:
Per gli italiani residenti all’estero la modalità ordinaria di espressione del voto, prevista dalla legge per le elezioni politiche e per i referendum nazionali, è quella per corrispondenza. Tali elettori sono quindi iscritti d’ufficio nelle liste elettorali degli aventi diritto al voto per posta.
I cittadini residenti all’estero che, viceversa, intendono esercitare il diritto di voto in Italia devono aver prodotto espressa opzione in tal senso al Consolato di appartenenza entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto di indizione delle elezioni, e cioè entro lo scorso 31 luglio.
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha diffuso, attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari, un apposito modello per l’esercizio dell’opzione.
Come specificato dal sito dello stesso Ministero dell’interno, in occasione delle prossime elezioni politiche del 25 settembre, gli enti e le società che gestiscono i servizi di trasporto applicano delle tariffe agevolate agli elettori residenti in Italia e all’estero che devono recarsi a votare nei propri comuni di iscrizione elettorale.
Nelle circolari n.99/2022 e n.100/2022 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali sono riportati nel dettaglio tariffe, termini e modalità per l’acquisto dei titoli di viaggio da parte degli interessati.
Quali elettori diversamente abili hanno diritto ad essere accompagnati nella cabina elettorale per esercitare il diritto di voto?
Possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale solo gli elettori diversamente abili che siano fisicamente impediti nell’espressione autonoma del
voto, e cioè i non vedenti, gli amputati delle mani, e gli affetti da paralisi o da altro impedimento fisico di analoga gravità. Ciò premesso, sono ammessi al voto
assistito presso il seggio gli elettori che, presentando apposita certificazione sanitaria, abbiano ottenuto, da parte del comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, l’inserimento sulla propria tessera elettorale dell’annotazione del diritto al voto assistito mediante apposizione del codice (AVD). Possono anche essere
ammessi a votare con un accompagnatore gli elettori il cui impedimento fisico nell’espressione autonoma del voto sia evidente. Quando manchi il suddetto
simbolo o codice sulla tessera elettorale o quando l’impedimento fisico non sia evidente il diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certificato
medico – redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi delle aziende sanitarie locali – nel quale sia espressamente attestato che
l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore. L’ammissione al voto assistito non è quindi consentita per infermità che non influiscono sulla capacità visiva oppure sul movimento degli arti superiori, ivi comprese le infermità che riguardano esclusivamente la sfera psichica dell’elettore. Le disabilità di natura psichica hanno infatti rilevanza ai fini del diritto al voto assistito solo quando la patologia comporti una menomazione
fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.
Si precisa che nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un diversamente abile. Sulla tessera elettorale dell’accompagnatore, all’interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale l’elettore di fiducia ha assolto a tale compito. Infatti il presidente, prima di consegnare la scheda, deve:
a) richiedere la tessera elettorale anche all’accompagnatore dell’elettore fisicamente impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore;
b) accertarsi, interpellandolo appositamente, se l’elettore fisicamente impedito abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.